Oggetto: Interrogazione riguardante il decreto sindacale n. 17 del 12/05/2010. Con la presente, i sottoscritti Cosimo Ferraioli e Carmela (Lina) Recussi, in qualità rispettivamente di Capogruppo Consiliare e di Consigliere Comunale del Gruppo “Partito Democratico”, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento del Consiglio Comunale, presentano la seguente interrogazione. PREMESSO – che con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 06/05/2010, quale atto di indirizzo, veniva stabilito di procedere al conferimento dell’incarico di collaborazione, extra dotazione organica, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ad una unità di alta specializzazione nel settore della “comunicazione” da inserire nello staff del Sindaco;
– che l’attività prevista da detto collaboratore, testualmente: ”…attiene allo sviluppo dell’area comunicazione dell’ente, per l’analisi e la predisposizione progettuale dell’intero sistema comunicativo, suggerendo le necessarie innovazioni tecnologiche su base informatica, di supporto ai programmi operativi nel settore individuati di volta in volta dall’Amministrazione” – che nel citato decreto 17/2010 veniva richiamato l’art. 69 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione commissariale n. 222 del 22/06/1999, in quanto detto regolamento prevede la possibilità di stipulare, al di fuori della dotazione organica, in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di alta specializzazione, nel limite del 5% della dotazione organica;
– che è stato individuato, direttamente dal Sig. Sindaco, un collaboratore in possesso dei requisiti richiesti, assunto con contratto a tempo determinato, e che la durata dello stesso contratto ha la stessa del mandato sindacale; – che è stato stabilito un compenso annuo pari ad € 37.200,00 lorde equiparando detto collaboratore ad un funzionario con categoria D3;
– che l’impegno di spesa e la copertura finanziaria necessari, per l’anno in corso, sono stati così suddivisi: € 17.300,00 sul capitolo 2.01, impegno n. 447; € 840,00 sul capitolo 2.02 impegno n. 478; € 4.200,00 sul capitolo 2.05 impegno n. 479; € 1.500,00 sul capitolo n. 50.01 impegno n. 480; CONSIDERATO – che l’art. 110 del D.Lgs,. è relativo ad incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione e non ad incarichi di staff, per i quali peraltro, è prassi seguita in molti enti locali, l’utilizzo di avvisi pubblici in virtù del principio di trasparenza; – che l’art. 3, comma 55, della legge 244/2007 (finanziaria 2008) dispone che il Consiglio Comunale deve approvare la Programmazione Annuale degli Incarichi e che detto programma costituisce allegato al bilancio di previsione;
– che il successivo comma 56 del citato art. 3 dispone, in sostanza, che gli enti locali debbano adeguare il proprio Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per quanto riguarda i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione; – che il successivo comma 57 dell’art. 3 della finanziaria 2008 dispone che tale Regolamento sia inviato, per estratto, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;
– L’art. 46 della legge 133/2008, nel modificare l’art. 3, comma 76, della legge 244/2007, al comma 1, dispone che Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti: a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
– che, in virtù del citato art. 46, il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti e che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.lgs. 267/2000; – che in virtù di quanto sopra esposto, l’iter per l’affidamento degli incarichi deve partire dalla verifica della sussistenza di tali requisiti e dall’approvazione del PEG per poi dipanarsi nei diversi passaggi quali: aggiornamento del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
approvazione della programmazione annuale da parte del Consiglio Comunale; approvazione del tetto di spesa massimo annuale col bilancio di previsione e/o con le sue variazioni; approvazione del PEG; rilevazione del fabbisogno lavorativo in coerenza con la programmazione consiliare; verifica formale e documentata dell’inesistenza soggettiva o oggettiva della professionalità richiesta, all’interno dell’Ente;
fissazione del progetto di lavoro che specifica gli obiettivi e i risultati da conseguire e del disciplinare di lavoro; adozione della determinazione a contrarre che impegna la spesa necessaria, approvando l’avviso pubblico necessario per l’acquisizione dei curricula, nonché il progetto ed il disciplinare; pubblicazione della determinazione a contrattare almeno sul sito dell’Ente;
acquisizione dei curricula; svolgimento della procedura comparativa con individuazione dell’incaricato al quale affidare l’incarico; adozione della determinazione di affidamento dell’incarico e successiva pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 127 della L. 662/96 che, ai sensi dell’art. 3, comma 18, della finanziaria 2008 costituisce condizione di efficacia del successivo contratto; stipulazione del contratto e avvio delle attività, approvazione formale degli stati di avanzamento dei lavori con valutazione del grado di conseguimento dei risultati previsti dal progetto; pubblicazione sul sito del comune della determinazione di liquidazione; disposizione del pagamento;
– che il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione commissariale n. 222 del 22/06/1999 non risulta essere più in vigore in quanto sostituito dalla deliberazione n. 84 del 10/10/2007 nella quale è disposto, al punto 8 del deliberato, di dare atto che con l’approvazione degli atti di cui innanzi si intendono espressamente abrogate tute le disposizioni regolamentari interne sulla materia principalmente contenute nelle deliberazioni di approvazione del regolamento degli uffici e servizi e successive modifiche adottati dalle precedenti amministrazioni; – che nel Regolamento modificato dalla citata deliberazione 84/2007, non risulta essere prevista la possibilità di stipulare, al di fuori della dotazione organica, in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di alta specializzazione, nel limite del 5% della dotazione organica e non risulta che detta previsione sia stata inserita nelle successive deliberazioni di modifica e integrazioni del citato regolamento;
– che non risulta nel bilancio di previsione anno 2010 approvato con deliberazione commissariale n. del , la Programmazione Annuale degli Incarichi e la conseguente previsione di spesa massima;
– che non risulta altresì nella Relazione Previsionale e Programmatica del triennio 2010-2012 la pianificazione dell’inserimento di un’Area Comunicazione con la relativa assegnazione di risorse;
– che conseguentemente le voci previste per la copertura della spesa necessaria per l’affidamento dell’incarico di che trattasi non sono previste in bilancio e per esse non è stata predisposta alcuna variazione; – che le voci di spesa hanno trovato copertura finanziaria nel PEG per capitoli destinati a spese diverse da quelle specificatamente previste per l’affidamento degli incarichi di collaborazione; – che non risulta sia stata seguita la procedura prevista dalla legge 244/2007 per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, in virtù di quanto sopra esposto;
– che l’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 56 della legge 244/2007 costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
In virtù di quanto sopra esposto i sottoscritti Consiglieri Comunali CHIEDONO ED INTERROGANO LA SS. VV. ILL.MA
1) Il bilancio di previsione 2010 prevede il tetto massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione a soggetti esterni all’Amministrazione? Se si, suddivise per Settori? E a quanto ammonta la somma disponibile per ciascun Settore? Esiste un conto scalare accessibile a tutti i settori per la verifica continuativa del tetto massimo?; 2) E’ stato aggiornato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge 244/2007 in modo da poter consentire l’adozione dei provvedimenti necessari per l’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna quale quello di che trattasi?; 3) E’ stata seguita la procedura prevista dalla legge 244/2007 e dalle ulteriori disposizioni in materia di affidamenti di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all’Amministrazione? 4) Il collaboratore incaricato con il decreto sindacale 17/2010 ha già percepito compensi? In quale misura e secondo quali criteri sono stati erogati detti compensi?; 5) Quali provvedimenti intende adottare la S.V. in relazione a quanto esposto?
Con richiesta nei termini di risposta scritta ed orale al prossimo Consiglio Comunale. Tanto si doveva. Ing. Cosimo Ferraioli (Capogruppo Consiliare) Dr.ssa Carmela (Lina) Recussi (Consigliere Comunale)